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sabato 7 giugno 2014

I Reati che si commettono su Internet.................


Codice Penale ed Internet - gli articoli del C.P. più frequentemente violati in Rete
Articolo 600ter C.P. - Pedopornografia

1. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. »

Art. 615 Ter. C.P. – Accesso abusivo a sistema informatico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni

Art. 494 C.P. – Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Art. 595 C.P. – Diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516

Art. 594 C.P. - Ingiuria

Se una persona viene lesa nel suo onore o decoro (per es. nei suoi confronti vengono usate parolacce o espressioni offensive, ovvero viene offesa tramite comunicazioni telefoniche o scritte, ad es. lettera).

ART. 612 C.P. - Minaccia

Se qualcuno viene minacciato.

ART. 660 C.P. - Molestia o disturbo alle persone

Se qualcuno viene molestato in un luogo pubblico ovvero per telefono.

ART: 612bis C.P. - Stalking (atti persecutori)


Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, tanto da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.(dal Web)

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