Articolo 600ter C.P. - Pedopornografia
1. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza
esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce
minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro
25.822 a euro 258.228.
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce,
divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al
primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli
anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e
terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale
pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. »
Art. 615 Ter. C.P. – Accesso abusivo a sistema informatico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a tre anni
Art. 494 C.P. – Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo
illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad
altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la
legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione
fino a un anno.
Art. 595 C.P. – Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando
con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032. Se l'offesa è
recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei
mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516
Art. 594 C.P. - Ingiuria
Se una persona viene lesa nel suo onore o decoro (per es. nei suoi
confronti vengono usate parolacce o espressioni offensive, ovvero viene
offesa tramite comunicazioni telefoniche o scritte, ad es. lettera).
ART. 612 C.P. - Minaccia
Se qualcuno viene minacciato.
ART. 660 C.P. - Molestia o disturbo alle persone
Se qualcuno viene molestato in un luogo pubblico ovvero per telefono.
ART: 612bis C.P. - Stalking (atti persecutori)
Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da
ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, tanto
da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.(dal Web)
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